Riflessioni sulla Proposta di legge al Parlamento “Norme specifiche per alcune tipologie di cani a tutela del loro benessere e della pubblica incolumità” approvata dal Consiglio Regionale della Lombardia lo scorso 24 Giugno 2025

Abbiamo chiesto alla  Dr.ssa Annarita Ventura, nostra associata, da esperta comportamentista quale è, di esprimerci le sue riflessioni sulla nuova PLP regionale lombarda relativa ai cani “impegnativi”.  Ecco la sua risposta:

 

“La lettura di questa proposta di legge solleva molti dubbi. Vediamoli insieme

  • Art.1 comma 1

… la presente legge reca disposizioni volte a prevenire, attraverso una corretta gestione, danni a persone o ad altri animali, arrecati da cani riconducibili alle tipologie di razze e relativi incroci, di cui all’allegato A, esclusi i cani iscritti ai libri genealogici.

Perché? Non esiste ovviamente nessuna evidenza scientifica che individui di razza, solo perché iscritti al libro genealogico, abbiano meno possibilità di sviluppare disagi comportamentali, che possano renderli pericolosi per l’incolumità pubblica.

  • Art.2 comma 5 lettera b

I proprietari di cani di cui all’allegato A hanno l’obbligo di:

applicare museruola e guinzaglio da addestramento di lunghezza non superiore a 1, 50 metri con doppio moschettone, uno agganciato al collare a scorrimento e l’altro alla pettorina, per ogni cane condotto in luogo aperto al pubblico, in locali pubblici o su mezzi pubblici di trasporto

Il collare a strozzo (chiamiamo le cose con il loro nome) è rifiutato da sempre più Paesi; attualmente non esiste una normativa europea che vieti i collari a strozzo, ma l’Unione Europea sta lavorando per introdurre regole più specifiche sul benessere degli animali da compagnia. In attesa di una legislazione vincolante, alcuni Stati membri come Germania, Francia e Paesi Bassi hanno già introdotto divieti nazionali, mentre in Italia la questione è regolata da leggi nazionali e regionali, non uniformi.

Il collare a strozzo o a semi strozzo, anche se “ben usato” (come alcuni purtroppo sostengono) rimane un mezzo di contenimento coercitivo, che può provocare traumi fisici e psichici.

Per quanto riguarda il guinzaglio da addestramento della lunghezza di 1.5 metri (obbligatorio già secondo le normative vigenti), se utilizzato con il doppio aggancio (collare e pettorina o parte anteriore e posteriore della pettorina, come consigliamo sempre per la condotta al guinzaglio di cani con determinate particolarità), renderebbe impossibile la condotta durante la passeggiata riducendosi, come ovvio, alla metà. Normalmente infatti per questo tipo di conduzione viene consigliato un guinzaglio da educatore della lunghezza di 3 metri, con il doppio moschettone.

Penso che i legislatori siano in questo caso stati mal consigliati (su questo argomento ci torneremo) ed abbiano fatto confusione. 

  • Art. 3

Non mi pronuncio sul percorso formativo (patentino) perché non è una novità di questa legge e se ne è già parlato a lungo. Mi soffermo invece sulla seconda parte di questo percorso, quella pratica.

I docenti della parte formativa pratica sono addestratori, educatori o istruttori cinofili riconosciuti di comprovata esperienza

Come al solito i non addetti ai lavori fanno confusione tra differenti professionisti: addestratori, educatori ed istruttori cinofili sono tre figure professionali differenti, con percorsi formativi diversi, con attività non sovrapponibili.

Ma la parte più bella, scritta nero su bianco in una Legge dello Stato, è… riconosciuti di comprovata esperienza… Da chi? In che modo? Rimango senza parole.

Anche sul test CAE1 (Test di Controllo dell’Affidabilità e dell’Equilibrio Psichico per Cani e Padroni Buoni Cittadini), [sorvolerò sul termine padrone, che denota un approccio arcaico alla relazione uomo/cane] test ENCI non certo una novità di questa proposta di legge, non mi dilungo per non entrare in tecnicismi, dirò soltanto che un test di questo tipo, uguale per tutti, non è adatto per valutare differenti individui, ciascuno con le proprie particolarità caratteriali (pur non entrando nelle patologie comportamentali vere e proprie), come per esempio farsi approcciare in maniera diretta e non idonea da un perfetto estraneo, cani timidi o giovani inesperti potrebbero non risultare idonei alla valutazione con uno strumento di questo tipo, ma ugualmente adatti ad una vita sociale ed urbana, senza alcun pericolo per l’incolumità.

  • Art. 3 comma 5

Nei casi più gravi di incapacità nella gestione del cane (nuovamente troppo generico), il comune competente, su richiesta dell’azienda sanitaria territorialmente competente, adotta un provvedimento di sequestro del cane con affido definitivo a strutture dotate di personale e mezzi idonei al relativo recupero psico-fisico.

Chi scrive non è residente in Lombardia, non sono quindi esperta delle strutture (anche qui volutamente troppo generico) della Regione Lombardia, ma nella mia Regione le strutture dotate di personale e mezzi idonei al relativo recupero psico-fisico sono molto limitate, per non dire inesistenti.

Perché con affido definitivo? Se il percorso di recupero effettuato è efficace si può pensare ad una adozione, pur con determinate caratteristiche.

A carico di chi sono le spese relative a questa detenzione e recupero?

  • Art. 5 (Campagne di sensibilizzazione pubblica e di informazione scolastica)

1. La presente legge favorisce periodiche campagne di sensibilizzazione nazionale sulla consapevolezza del possesso responsabile dei cani di cui all’allegato A promosse da istituzioni o associazioni cinofile qualificate, al fine di promuovere e tutelare la pubblica incolumità e la convivenza urbana.

2. Nelle scuole sono predisposte campagne di informazione per promuovere la cultura del possesso responsabile e consapevole al fine di prevenire problematiche connesse alla detenzione di cani di cui all’allegato A.

Belle parole, nobili intenti. A spese di chi? La Regione metterà a bilancio le coperture finanziarie necessarie per coprire le spese?

  • Art. 9 (Norma finale)

1. La  presente legge non si applica ai cani addestrati a sostegno delle persone con disabilità nonché ai cani in dotazione alle forze armate, alla polizia, alla protezione civile e ai vigili del fuoco, ai cani impegnati nel lavoro di guardiania e accudimento bestiame, ai cani impegnati nell’attività venatoria.

Non avevamo dubbi a riguardo.

  • Allegato A

Non mi dilungo sulla discussione relativa a quali siano i criteri che i legislatori hanno utilizzato per includere certe razze in questa nuova BLACK LIST (continuiamo a chiamare le cose con il loro vero nome) e per escluderne altre. Includere anche i meticci è necessario, da un lato, di difficile gestione dall’altro.

La BLACK LIST 

Questo è il cuore del problema.

Anche questa non è una novità, già proposta in passato, ed eliminata dopo anni di argomentazioni scientifiche contrarie proposte dai Medici veterinari esperti in comportamento. E’ ormai un dato di fatto, o almeno così credevamo, che non ci sia alcuna evidenza scientifica che appartenere ad una determinata razza sia correlato direttamente con lo sviluppare una particolare aggressività fuori contesto.

E’ ovvio che una razza di taglia maggiore e con mascelle particolarmente sviluppate possa avere una maggiore potenza di morso ed essere quindi più vulnerante in caso di aggressione, ma questo non vuol dire che tutti i cani che corrispondono a queste caratteristiche fisiche siano maggiormente portati a mordere, come non esclude che cani di razze più piccole non possano essere comunque vulneranti e pericolosi in determinati contesti. Sarebbe come dire che tutte le persone più alte di… o con un peso maggiore a… possano essere considerati pericolosi tout court.

  • Allegato B

Caratteristiche comportamentali dei cani riconducibili alla tipologia dei molossoidi e dei cani da presa

Non entro nel merito di termini desueti ormai per i professionisti del settore aggiornati e affermazioni fantasiose senza alcun supporto scientifico, come tendenza a celare le intenzioni, predisposizione a sviluppare stress/distress, solo per fare due esempi.

Chiunque abbia studiato a vario titolo l’Etologia, in generale, e le caratteristiche di razza, in particolare, non può che concordare sul fatto che alcune razze, selezionate dall’uomo per determinati compiti, abbiano caratteristiche comportamentali specifiche, ma da qui a dire che la variabilità individuale di ogni soggetto e l’influenza che l’educazione e l’ambiente di crescita hanno sullo sviluppo psicofisico di ciascun individuo non contino nulla, denota la mancata conoscenza della materia di chi ha legiferato e di chi li ha mal consigliati.

E veniamo quindi al secondo punto realmente cruciale: quali sono state le figure professionali che sono state interpellate per consigliare come esperti in materia i legislatori? Non voglio entrare in merito e puntare il dito, dirò solo che sono stati convocati Medici veterinari esperti in comportamento di comprovata esperienza (in questo caso realmente comprovata da curriculum di eccellenza ed esperienza clinica pluridecennale), ma non sono poi stati seguiti i loro consigli, preferendo quelli di altre figure professionali. Perché? Non ho una risposta a questa domanda, solo opinioni personali, che rimarranno tali.

Questi sono i dubbi principali che la lettura di questa PLP mi ha stimolato, ne avrei altri, ma per ora li tengo per me.

Mi auguro che in sede centrale chi di dovere sia ben consigliato e non prenda quindi in considerazione questa proposta di legge, altrimenti assisteremo all’ennesima legge non applicabile in toto, per mancanza di fondi, ma che creerà disagi, non benessere, a molti cani ed alle loro famiglie, non sarà utile per arginare il problema relativo alle aggressioni canine, ma determinerà un abbandono massiccio di cani di determinate tipologie morfologiche, con conseguente aumento degli ingressi nei canili, già sovraccarichi.

I Medici veterinari esperti in comportamento si sono coalizzati per informare e cercare di impedire che tutto ciò avvenga, mi auguro che tutto ciò abbia l’effetto sperato.” 

Dott.ssa Annarita Ventura

Medico Veterinario
Esperta in comportamento animale
Esperta in Interventi Assistiti con gli Animali
Presidente SISCA ( Società Italiana Scienze del Comportamento Animale)